Crema News - Il comune di Ricengo avverte: per villa Obizza non tocca a noi Crema News

Ricengo, 30 novembre 2018

in data 27 novembre 2018, nella sezione "primo piano", è apparso un articolo con il suggestivo titolo: "VILLA OBIZZA, TOCCA AL COMUNE LA MESSA IN SICUREZZA". In tale articolo, si suppone elaborato a seguito di un'intervista effettuata con l’avvocato Ilaria Groppelli (legale dei ricorrenti), si espongono alcune considerazioni, relative alla sentenza emessa dal Tar Brescia (in merito alla vicenda della Villa Obizza), totalmente prive di fondamento e di oggettivo riscontro nel testo della sentenza medesima. Infatti, già dal riportato titolo, si intende alludere ad un fantasioso obbligo del Comune in merito all'esecuzione dei lavori di messa in sicurezza della Villa. Inoltre, si afferma che il Tar si sarebbe pronunciato anche in merito a siffatto obbligo, affermando quanto segue: "Il Tar ha dato ragione al comune sullo sgombero delle case in pericolo, ma ha anche detto che le persone uscite hanno diritto a rientrare". La realtà, facilmente desumibile dal testo della sentenza, è ben altra! Il Tar Brescia, sez. I^, nella sentenza n. 1.066 del 14 novembre 2018, non si è affatto espresso in merito ad un presunto obbligo del Comune ad effettuare i predetti lavori. Nulla di tutto questo! Il Tar è pervenuto a due chiare statuizioni. In primo luogo, ha respinto integralmente la prima richiesta dei ricorrenti, dichiarando la piena legittimità delle ordinanze emesse dal Comune. In secondo luogo, il Tar ha respinto, sempre integralmente, un'altra richiesta dei ricorrenti, avente ad oggetto un risarcimento di presunti danni. Questo ha detto il Tar. Null'altro è stato detto. Al riguardo, basta leggere, con un minimo di attenzione, la sentenza per rendersi conto che il Tar non si è mai espresso in merito alla sussistenza di un fantasioso obbligo del Comune, erroneamente indicato in sede di titolo nel vostro articolo del 27 novembre. Forse, è il caso di ricordare che il Tribunale amministrativo, nel confermare la piena legittimità dell'azione del Comune (“ …. la condotta assunta dal Comune appare immune da vizi; …”), ha respinto integralmente il ricorso, condannando i ricorrenti alle spese, anticipando, addirittura, una decisione nel merito già in fase cautelare e procedendo alla pubblicazione della sentenza nella stessa data di udienza (!). Ciò nella inequivoca consapevolezza che la causa era già matura per la decisione, in totale favore del Comune. Vi prego di pubblicare tale intervento, al fine di ristabilire una corretta ricostruzione della vicenda processuale e Vi ringrazio per l'attenzione.

Risponde l'avvocata

Il TAR di Brescia riconoscendo la legittimità dell'operato del comune nel riscontrare lo stato di pericolo di crollo e nella conseguente emissione delle Ordinanze Contingibili ed Urgenti ha confermato che un pericolo di crollo sussiste.

Poiché nell'Ordinanza 10/2018 del mese di settembre il comune di Ricengo ha rilevato che la proprietà della Villa Obizza non aveva ancora ottemperato all'ordine di immediata esecuzione delle opere necessarie alla messa in sicurezza della Villa (cioè alla eliminazione dello stato di pericolo di crollo), i soggetti destinatari dell'ordine di sgombero contenuto nella stessa Ordinanza (la 6/2018) hanno chiesto ai sensi dell'art. 54, comma 7, TUEL che sia il comune a intervenire d'ufficio per eseguire gli interventi dallo stesso imposti e non eseguiti dal destinatario della stessa ordinanza.

Avv. Ilaria Groppelli