Crema News - Mascherina ancora obbligatoria

Regione, 31 luglio 2020


Emessa la nuova ordinanza della regione Lombardia che conferma l'obbligo di mascherina al chiuso e all'aperto dove non si può mantenere la distanza di sicurezza. Ecco cosa prevede la nuova ordinanza


Obbligo di utilizzo della mascherina o di altre protezioni

Nel territorio regionale è fatto obbligo di usare le mascherine o, in subordine, qualunque altro indumento a copertura di naso e bocca, nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto.


  1. Tale obbligo si applica anche all’aperto in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale di un metro tra soggetti che non siano membri dello stesso gruppo familiare oppure conviventi. In ogni caso la mascherina deve essere sempre detenuta con sé ai fini del suo eventuale impiego.
  2. Sono fatte salve le specifiche disposizioni relative a determinate attività economiche, produttive e sociali come disciplinate dalle linee guida allegate alla presente ordinanza.
  3. Non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina di cui all’art. 9 comma 2 del D.P.C.M. dell’11 giugno 2020 ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti.
  4. È soggetto all’obbligo, a prescindere dal luogo di svolgimento dell’attività, il personale che presta servizio nelle attività economiche, produttive e sociali.
  5. Per coloro che svolgono intensa attività motoria o intensa attività sportiva non è obbligatorio l’uso di mascherina o di altra protezione individuale durante la predetta attività fisica, salvo l’obbligo di utilizzo alla fine dell’attività stessa ed il mantenimento del distanziamento sociale.


Attività economiche, produttive e ricreative


1. Le seguenti attività sono svolte nel rispetto delle misure contenute nelle corrispondenti schede dell’allegato 1:

  • ● Ristorazione
  • ● Stabilimenti balneari e spiagge
  • ● Attività ricettive e locazioni brevi
  • ● Strutture turistico-ricettive all’aria aperta (campeggi e villaggi turistici)
  • ● Rifugi alpinistici ed escursionistici ed ostelli per la gioventù
  • ● Acconciatori, estetisti, tatuatori e piercers, centri massaggi e centri abbronzatura
  • ● Commercio al dettaglio in sede fissa e agenzie di viaggi
  • ● Commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati, fiere, sagre, posteggi isolati e attività in forma itinerante)
  • ● Uffici aperti al pubblico
  • ● Piscine
  • ● Palestre
  • ● Manutenzione del verde
  • ● Musei, archivi e biblioteche e altri luoghi della cultura
  • ● Attività fisica all’aperto
  • ● Noleggio veicoli e altre attrezzature
  • ● Informatori scientifici del farmaco e vendita porta a porta
  • ● Aree giochi per bambini
  • ● Circoli culturali e ricreativi
  • ● Formazione professionale
  • ● Spettacoli
  • ● Parchi tematici, faunistici e di divertimento
  • ● Servizi per l’infanzia e l’adolescenza
  • ● Professioni della montagna
  • ● Guide turistiche
  • ● Impianti a fune e di risalita ad uso turistico, sportivo e ricreativo
  • ● Strutture termali e centri benessere
  • ● Sale Slot, Sale Giochi, Sale Bingo e Sale Scommesse
  • ● Congressi e manifestazioni fieristiche di cui all’art. 121 della L.R. 6/2010
  • ● Discoteche e sale da ballo


Le attività di cui all’allegato 1 sono altresì svolte nel rispetto di quanto previsto al successivo paragrafo 1.3 della presente ordinanza.

Rilevazione della temperatura corporea sui luoghi di lavoro



a) I datori di lavoro osservano le seguenti prescrizioni: deve essere rilevata prima dell’accesso al luogo di lavoro la temperatura corporea del personale, a cura o sotto la supervisione del datore di lavoro o suo delegato. Tale previsione deve essere altresì attuata anche qualora durante l’attività il lavoratore dovesse manifestare i sintomi di infezione da COVID – 19 (es. tosse, raffreddore, congiuntivite). Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso o la permanenza ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede. Il datore di lavoro comunicherà tempestivamente tale circostanza, tramite il medico competente di cui al Decreto Legge n.81/2008 e/o l’ufficio del personale, all’ATS territorialmente competente la quale fornirà le opportune indicazioni cui la persona interessata deve attenersi. Nel caso in cui il lavoratore prenda servizio in un luogo di lavoro o svolga la propria prestazione con modalità particolari che non prevedono la presenza fisica del datore di lavoro o suo delegato – quali i servizi alla collettività (quali, a titolo esemplificativo, il trasporto pubblico locale ferroviario ed automobilistico, il servizio di trasporto ferroviario ed automobilistico di merci) e/o per i singoli individui (quali, a titolo esemplificativo, i servizi di assistenza domiciliare) – le prescrizioni previste devono essere rispettate con la seguente modalità: il lavoratore dovrà tempestivamente comunicare eventuali sintomi da:

  1. infezione da COVID-19 al datore di lavoro o al suo delegato, astenendosi dal presentarsi sul luogo di lavoro. Il dipendente dovrà dare analoga tempestiva comunicazione anche quando, durante l’attività, dovesse manifestare i sintomi di infezione da COVID-19 (es. febbre, tosse, raffreddore, congiuntivite).
  2. qualora il dipendente dovesse manifestare tali sintomi, non dovrà accedere o permanere nel luogo di lavoro e dovrà mettersi in momentaneo isolamento senza recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede.
  3. il lavoratore dovrà quindi immediatamente informare il datore di lavoro o suo delegato che, a sua volta, comunicherà tempestivamente tale circostanza, tramite il medico competente di cui al d.lgs. n. 81/2008 e/o l’ufficio del personale, all’ATS territorialmente competente, la quale fornirà le opportune indicazioni cui la persona interessata dovrà attenersi.
  4. in ogni caso, il datore di lavoro o il suo delegato è tenuto a rammentare – attraverso, per esempio, appositi sms o mail – al personale dipendente l’obbligo di misurare la temperatura corporea.
  5. inoltre, il datore di lavoro o suo delegato potrà in ogni momento verificare, anche a campione, l’eventuale sussistenza di sintomi da COVID-19 che impediscono l’inizio o la prosecuzione della prestazione lavorativa da parte del dipendente.

b) Si raccomanda fortemente la rilevazione della temperatura anche nei confronti dei clienti/utenti, prima dell’accesso. In caso di accesso ad attività di ristorazione con consumazione al tavolo, la rilevazione della temperatura corporea dei clienti è obbligatoria. Se tale temperatura dovesse risultare superiore a 37,5°, non sarà consentito l’accesso alla sede e l’interessato sarà informato della necessità di contattare il proprio medico curante.

c) È fortemente raccomandato l’utilizzo della app «AllertaLom» da parte del datore di lavoro e di tutto il personale, compilando quotidianamente il questionario «CercaCovid».

I protocolli di sicurezza anti-contagio di cui all’art. 1 lettera ll), del D.P.C.M. dell’11 giugno 2020, per le attività professionali devono tenere conto di quanto disposto dalla presente ordinanza.


Trasporto pubblico regionale e locale di linea e non di linea


In deroga all’obbligo di distanziamento interpersonale di almeno 1 metro e al coefficiente di riempimento dei mezzi fissato dal DPCM 14.07.2020, e comunque nel rispetto delle altre misure stabilite dal predetto DPCM, è disposto quanto segue:

  1. per i mezzi autofilotranviari utilizzati per i servizi di trasporto pubblico locale di tipo interurbano: è consentita l’occupazione del 100% dei posti seduti e del 25% dei posti in piedi, per i quali il mezzo è omologato;
  2. per i mezzi utilizzati per i servizi metropolitani e autofilotranviari di trasporto pubblico urbano e suburbano: è consentita l’occupazione del 100% dei posti seduti e del 50% dei posti in piedi, per i quali il mezzo è omologato;
  3. per i treni utilizzati per i servizi ferroviari di trasporto pubblico regionale: è consentita l’occupazione del 100% dei posti seduti e del 25% dei posti in piedi, per i quali il mezzo è omologato;
  4. per i mezzi utilizzati per i servizi di linea di granturismo, aeroportuali e finalizzati, nonché per i servizi non di linea svolti con autobus con conducente (NCC BUS) di cui al regolamento regionale n.6/2014 e le medesime tipologie di mezzi utilizzate per i servizi sostitutivi ferroviari: è consentita l’occupazione del 100% dei posti seduti per i quali il mezzo è omologato;
  5. per i servizi di linea e non di linea di navigazione è consentita l’occupazione del 100% dei posti seduti e del 25% dei posti in piedi previsti dalla licenza di navigazione;
  6. per i mezzi utilizzati per lo svolgimento dei servizi di trasporto pubblico funiviario (ad es. funivie, cabinovie, seggiovie e funicolari): è consentita l’occupazione del 100% dei posti seduti e del 50% dei posti in piedi, per i quali il mezzo è omologato;
  7. anche ai fini della programmazione del servizio in relazione alla ripresa dell'anno scolastico, per i mezzi utilizzati per lo svolgimento dei servizi di trasporto scolastico effettuati con scuolabus o altro mezzo di cui al D.M. 31/01/1997: è consentita l'occupazione del 100% dei posti seduti e del 50% dei posti in piedi, per i quali il mezzo è omologato;
  8. anche ai fini della programmazione del servizio in relazione alla ripresa dell'anno scolastico, per gli altri mezzi utilizzati per lo svolgimento dei servizi di trasporto scolastico: è consentita l’occupazione del 100% dei posti seduti e del 50% dei posti in piedi per i quali il mezzo è omologato;
  9. per i servizi taxi e di noleggio con conducente di cui alla Legge n. 21/1992: ai membri dello stesso gruppo familiare, ai conviventi, agli appartenenti a nuclei già pre-organizzati è consentito derogare all’obbligo del distanziamento interpersonale.


Celebrazioni religiose


Per le celebrazioni che si svolgono all’interno degli immobili destinati al culto religioso, il numero di partecipanti è determinato dal numero di posti utilizzabili al fine di garantire la distanza minima di sicurezza, pari ad almeno un metro laterale e frontale tra i partecipanti, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, nel rispetto del limite di 350 persone; è possibile derogare al limite di 350 persone, previa relazione di un tecnico abilitato che attesti una superiore capienza della struttura compatibile con il rispetto del predetto distanziamento interpersonale.

Art. 2 (Disposizioni finali)

  1. Le disposizioni della presente ordinanza producono i loro effetti dalla data del 1 agosto 2020 e sono efficaci fino al 10 settembre 2020.
  2. Sono confermate le disposizioni già previste dai paragrafi 1.2.3, 1.4 e 1.5 dell’ordinanza n. 573 del 29 giugno 2020.
  3. È confermato quanto previsto per gli sport di contatto dall’Ordinanza n. 579 del 10 luglio 2020.
  4. Resta salvo, per gli aspetti non diversamente disciplinati dalla presente ordinanza, quanto previsto dalle misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 luglio 2020.
  5. Sono fatti salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati sulla base delle ordinanze del Presidente della Regione previgenti e contenenti misure urgenti di contenimento del contagio in Regione Lombardia.
  6. Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente ordinanza è sanzionato, secondo quanto previsto dall’art. 2 del decreto-legge n. 33/2020.


La presente ordinanza è trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro per gli affari regionali ed al Ministro della salute ed è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e nel portale internet della Regione Lombardia, pagine dedicate all’emergenza sanitaria Corona Virus – COVID 19.