Crema News - Due medici no vax sospesi

Crema, 05 agosto 2021

Sono due i medici sospesi che lavorano nel nostro ospedale perché non si vogliono sottoporre alla vaccinazione. Si tratta di due professionisti che esercitano nel reparto di psichiatria del nostro ospedale e che sono stati raggiunti in questi giorni dal provvedimento emesso dal direttore dell'Ats di Cremona. Entrambi i professionisti provengono da Cremona e sono legati da parentela. Secondo il direttore amministrativo Germano Pellegata, nei giorni scorsi da Cremona è stato stilato l'elenco dei medici che sono risultati non vaccinati: "Per quel che ci riguarda, sappiamo che le lettere sono state recapitate e che alcuni medici hanno potuto dimostrare di essersi vaccinati fuori regione, mentre altri hanno deciso di aderire alla vaccinazione. Chi invece ha perseverato nell'idea di non vaccinarsi è stato sospeso".

Cosa succede ai medici sospesi? Come dettagliatamente illustrato nella legge n.44/2021, il comma 6 dell’art.4 “attribuisce all’Azienda sanitaria l’accertamento della mancata osservanza dell’obbligo vaccinale, dalla quale discende la sospensione ex lege dall’esercizio della professione sanitaria e dalla prestazione dell’attività lavorativa”.

L’accertamento viene comunicato dalla Asl all’interessato, al datore di lavoro e agli ordini professionali, “perché ne prendano atto e adottino i provvedimenti e le misure di competenza”.

Il comma 7 stabilisce testualmente che la sospensione è comunicata immediatamente all’interessato dall’ordine professionale: "Una volta ricevuto l’atto di accertamento della Asl, l’ordine e, nello specifico, la competente commissione d'albo, deve adottare tempestivamente la delibera avente carattere di mera presa d’atto della sospensione del professionista interessato, riportando l’annotazione relativa nell’albo”.

Dunque a stabilire la sospensione è la Asl. “Pertanto l’ordine si trova nei confronti dell’accertamento della Asl in una posizione di mero esecutore rispetto a provvedimento adottato da altro soggetto giuridico, conseguentemente al quale deve necessariamente dar seguito e contemporaneamente deve dare comunicazione all’interessato degli effetti che dall’atto di accertamento della Asl discendono”. E che consistono nella sospensione temporanea dall’esercizio della professione “fino all’assolvimento dell’obbligo vaccinale o comunque non oltre il 31 dicembre 2021″. Nella comunicazione dovrà inoltre essere evidenziato che, nei confronti del provvedimento di sospensione, è ammesso solo il ricorso amministrativo al Tar nei termini di 60 giorni dalla data di notifica.